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12 Dicembre 2018

Pubblicità, se a farla non è il soggetto autorizzato all’esercizio dell’odontoiatria deve essere rimossa. Lo ha deciso il Comune di Sarzana

Nor.Mac.

Solo la società odontoiatrica autorizzata può fare pubblicità, se a farla è il marchio di unnetwork è da rimuovere.Lo ha previsto il Comune di Sarzana intimando la “copertura” di cartelloni pubblicitari attraverso i quali un network odontoiatrico promuoveva unCentro odontoiatrico della zona che, però, ha una denominazione sociale diversa da quello del network. 

Per il Comune un soggetto privo di autorizzazione sanitaria (in questo caso il Network) non può pubblicizzare prestazioni che non è autorizzato a compiere

“Ci siamo trovati di fronte a cartelloni pubblicitari nei quali il soggetto che effettua la pubblicità era il network XY”, ci spiega Sandro Sanvenero (nella foto) presidente CAO di La Spezia. “La pubblicità promuoveva i servizi di una società autorizzata la cui denominazione è però diversa dal soggetto che effettua la pubblicità delle prestazioni odontoiatriche. In altre parole il soggetto che effettua la pubblicità è personalità giuridica diversa rispetto al soggetto che erogherà le prestazioni sanitarie pubblicizzate. Per questo motivo abbiamo segnalato al Comune per attivare verifiche del caso”. 

Comune di Sarzana che basandosi anchesull’art.21, comma 1, del D.Lgs n.146 del 2 agosto 2007 (è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,  anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio….) anche in relazione alla “denominazione sociale…per conto del quale il professionista agisce” (lett. b, comma 3, art.22), ha ritenuto che “in assenza di autorizzazione amministrativa a nome di (il nome del network), la cartellonistica pubblicitaria contestata debba essere coperta, in quanto viene pubblicizzata al pubblico la realizzazione di prestazioni riservate e costituzionalmente protette da parte di un soggetto non avente titolo giuridico a poterle effettuare”. 

Dalle verifiche del Comune è emerso che stando alla visura dell’Ufficio Marchi e Brevetti, il titolare del marchio “XY” risulta essere il Sig. C. G., mentre il rappresentante legale della società autorizzata risulta essere il dr. R. R. 

“Quindi ci troviamo nella situazione di fatto nella quale viene pubblicizzata al pubblico la realizzazione di prestazioni riservate e costituzionalmente protette da parte di un soggetto non avente titolo giuridico a poterle effettuare e non si capisce come, un soggetto privo di autorizzazione, possa effettuare promozione di una attività a lui non consentita”, sostiene il presidente Sanvenero che ricorda come la stessa legge la 248/2006, (cd Bersani) consente al soggetto autorizzato di “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine” (art.2). 

Su questo aspetto era già intervenuta anche l’AGCM che, bollettino n.30 del 7 agosto 2017, riconoscendo come non corretta una pubblicità fatta da soggetto diverso da quello che, effettivamente, erogava le prestazioni pubblicizzate, argomentando che “Merita sottolineare come le caratteristiche principali dell’offerta e l’identità del soggetto che eroga le prestazioni siano fattori complessivamente rilevanti nel valutare la reale convenienza del servizio e, in ogni caso, essenziali ai fini dell’assunzione di una scelta di acquisto consapevole”

“Anche nel presente caso –evidenza Sanvenero- il soggetto “XY”, nonostante si presenti di fatto quale clinica odontoiatrica, questa risulta essere un mero intermediario che convoglia pazienti verso altri soggetti. Le informazioni veicolate con il messaggio pubblicitario, relativamente all’identità ed al ruolo del professionista, si presentano insufficienti e soprattutto ambigue e comunque idonee a trarre in errore il cliente/paziente. Tale comportamento si rileva ancor più lesivo ove, come nel presente caso, si tratta del diritto alla salute, costituzionalmente garantito”. “D'altronde -continua il presidente CAO La Spezia- la pubblicità informativa, l’unica forma consentita in campo sanitario, è un particolare tipo di pubblicità che, vale la pena ricordarlo, (utilizzando lo stesso linguaggio usato dai “fautori del mercato”) è il mezzo attraverso il quale un soggetto effettua promozione, della propria attività, al fine di vendere o fornire un prodotto (cioè qualsiasi bene o servizio) ai consumatori. 

“Tra i principi tutelanti in ambito di pubblicità informativa sanitaria c’è indubbiamente la trasparenza, la non ingannevolezza ma, ancora più importante –conclude Sanevenero- la tutela dell’affido della collettività che deve poter essere certa che (così come richiamato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.405 del 24/10/2005), rivolgendosi per il ripristino della propria salute ad un soggetto (sia esso persona fisica o persona giuridica, come nel caso di specie) quest’ultimo sia in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie a poter compiere quel delicato ruolo”.   

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