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14 Aprile 2015

I giudici ridimensionano il ruolo di verifica degli Ordini, impossibile sanzionare l'iscritto? Rampulla (CAO), chi sbaglia viene sanzionato, pienamente operativa anche la CCEPS


La sanzione dell'Antitrust alla FNOMCeO, la simile sanzione all'Ordine di Bolzano, la decisione della Cassazione in merito al dubbio di legittimità della  composizione Ministeriale della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie stanno minando il potere dell'Ordine di verificare, ed eventualmente sanzionare, il comportamento degli iscritti sui temi deontologici.

Le decisioni della Authority e della magistratura

Nel settembre scorso l'Antitrust ha sanzionato la FNOMCeO ritenendola colpevole di limitare la concorrenza tra gli iscritti avendo nel proprio Codice Deontologico alcuni articoli sul decoro e la pubblicità. Decisione confermata, ma dimezzandone la portata, dalla recente sentenza del Tar Lazio. Analoga vicenda aveva toccato l'OMCeO di Bolzano condannata, sempre dall'Antitrust, anche se non era stata comminata alcuna sanzione, ma una comunicazione con motivazioni troppo generiche, trasmessa ad alcuni iscritti.

E' invece la Cassazione, nel dicembre 2014, a mettere in discussione il ruolo della CCEPS, sollevando un dubbio di costituzionalità relativamente ad una parte della sua composizione  e rimettendo alla Corte Costituzionale il giudizio definitivo. Alla CCEPS, nello specifico, la Cassazione solleva un problema di conflitto d'interesse nei confronti dei membri nominati all'interno della CCEPS dal Ministero della Salute ( ricordiamo che i componenti della CCEPS sono 9 e solo tre sono di provenienza ministeriale).  Per la Cassazione questo non sarebbe garanzia di terzietà.

Le conseguenze

Indipendentemente da queste sentenze, ed in attesa di portare la vertenza con l'Antitrust davanti al Consiglio di Stato, la FNOMCeO ha chiesto ai presidenti della Commissioni Disciplinari mediche e odontoiatriche di sospendere l'applicazione di alcune aggettivazioni inserite all'interno  dei due  articoli del Codice Dentologico contestati, quelli che si riferiscono ad aspetti relativi alla pubblicità sanitaria.
Per quanto riguarda la CCEPS, invece, alcune  decisioni prese dal collegio giudicante  vengono impugnate dagli iscritti sanzionati, e "sospese" dalla Cassazione in attesa della decisione della Corte Costituzionale, perchè devono essere riesaminate da una CCEPS costituita in diversa composizione.

Una fase di stallo che lascia liberi medici e dentisti di comportarsi come vogliono ed impediscono alle CAO provinciali ed alla CCEPS di operare?

"Assolutamente no", dice ad Odontoaitria33 il presidente CAO di Bolzano Salvatore Rampulla anche  membro effettivo della CCEPS per le questioni di competenza odontoiatrica.

"Sulla vicenda Antitrust, essendo una questione ancora aperta,  e in merito alle vicende ormai datate che hanno coinvolto il mio ordine di appartenenza, si comprenderà  il mio doveroso riserbo, ma le assicuro che come presidenti CAO continuiamo a valutare il comportamento dei nostri iscritti stando ai compiti affidatici dalla Legge".
"Per quanto riguarda la CCEPS - continua Rampulla-   le notizie riportate in questi giorni dalla stampa sono parziali e spesso incomplete, creando così una informazioni fuorviante. Infatti il pronunciamento della Cassazione non tocca la CCEPS come Istituzione, ma apre una riflessione di costituzionalità nella sua composizione, e solo in quella di derivazione ministeriale.  La Commissione sta continuando a lavorare, legittimamente. A Marzo abbiamo sostenuto una intensa sessione nella quale abbiamo valutato i ricorsi di numerosi iscritti e per Maggio ne abbiamo in programma un'altra.  Per evitare che le nostre decisioni vengano impugnate, in attesa delle pronunciamento della Corte Costituzionale, non verranno convocati i membri nominati dal Ministero della Salute ma solo il presidente ed a svolgere la funzione di relatore viene chiamato un membro delle professioni sanitarie, cosa prevista dalla legge istitutiva. Infatti il numero legale per la validità dell'udienza CCEPS risiede nell'art. 17, comma 7 del d.lgs.C.p.S.  n.233/1946, che prevede che occorre la presenza del presidente e di 3 componenti sanitari designati dalla Federazione Nazionale. Se la Cassazione reinvia il caso alla CCEPS ( tecnicamente si dice : in riassunzione) è necessario che la CCEPS sia formata da un numero di membri diversi dai primi. "

Il 23 maggio 2015 si verifica la naturale scadenza della CCEPS e la Federazione provvederà alla nomina di un numero probabilmente maggiore di membri CCEPS per adeguarsi alle richieste della Cassazione, spiega Rampulla. 
Una volta operativa la Commissione, riunita in diversa composizione rispetto alla precedente, ridiscuterà tutti i procedimenti giudicati dalla precedente Commissione che ora sono sospesi d'ufficio, in attesa della riassunzione.
"Devo però precisare- conclude Rampulla- che tutto questo discorso riguarda solo una piccola parte dei provvedimenti della CCEPS, alcuni di quelli riguardanti la pubblicità.  La maggior parte dei provvedimenti che sono approdati alla Cassazione hanno visto la conferma della sentenza CCEPS, che si basa sempre sulla massima obiettività e rigore."

Norberto Maccagno

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