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19 Febbraio 2016

La tutela del paziente passa dalla tutela della figura (centrale) del medico odontoiatria. Il presidente CAO ricorda la "funzione" dell'Ordine


Troppo spesso nel parlare di Ordini professionali, si riscontra una grande confusione terminologica che non consente di portare a conclusione un ragionamento chiaro e compiuto.

Senza alcuna pretesa di "fare una lezione", ritengo però necessario puntualizzare qualche concetto per inquadrare la natura giuridica degli Ordini professionali e delle professioni intellettuali.

L'art. 33 della Costituzione prevede la necessità dell'abilitazione professionale (esame di Stato) per svolgere alcune attività professionali. L'art. 2229 del Codice Civile al primo comma stabilisce che, per l'esercizio delle professioni intellettuali, è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi. Lo stesso articolo attribuisce alla legge il compito di individuare per quali professioni è necessaria l'iscrizione all'albo.

E', quindi, fuori di dubbio che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, costituito per legge, riceve una doppia tutela sia costituzionale che civilistica e, pertanto, in nessun modo si possono confondere le sue funzioni con quelle tipiche delle associazioni che hanno natura giuridica privatistica e compiti di tutela degli iscritti.

Nel caso, poi, delle professioni sanitarie, non vi è dubbio che entra in gioco anche l'art. 32 della Costituzione che garantisce la tutela del diritto alla salute.
In sostanza l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri svolge una duplice funzione di tutela della salute dei cittadini e di difesa del decoro e della dignità della professione.

Come è noto, la specifica normativa italiana (Legge 24/07/1985 n. 409) ha previsto l' istituzione delle Commissioni per gli iscritti all' Albo degli Odontoiatri all'interno degli Ordini e della Federazione, attribuendo loro specifiche e delicate competenze, in passato attribuite ai Consigli Direttivi e al Comitato Centrale.

Una volta chiarito il quadro di riferimento, si può comprendere come non possano essere riconducibili all'Ordine e alle Commissioni odontoiatriche concetti come "mercato", "impresa", "ricerca del profitto".
L'odontoiatria, poi, in particolare, soffre di questa ingiustificata assimilazione a concetti e a terminologie di carattere imprenditoriale forse perché ancora svolta in regime di libera professione, considerata l'incapacità e l'impossibilità per il SSN di garantire i LEA nel campo dell'odontoiatria e di assumersi le spese incomprimibili che riguardano il settore.

Occorre, invece, tutelare la natura intellettuale della professione odontoiatrica, regolamentata dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e non dalle norme civilistiche sull'impresa e sulle società commerciali. Certamente l'ordinamento giuridico, per l'ovvia ragione della necessità di reperire risorse, consente, con precisi limiti, l'esercizio professionale in forma societaria ma questo non può e non deve trasformare la professione stessa in azienda legata solo alla ricerca del profitto e alla legge della domanda e dell'offerta.

La recente istituzione delle società tra professionisti attraverso l'art. 10 della legge 12/11/2011 n. 183 e al successivo Regolamento di cui al DM 8/02/2013 n. 34, hanno dimostrato che un contemperamento fra raccolta di capitale e responsabilità del professionista, per quanto riguarda le cure, è possibile e auspicabile. Non per niente è stato considerato requisito fondamentale per la costituzione di una società tra professionisti che il potere decisionale sia in capo ai soci professionisti a dimostrazione che, pur nel rispetto dei soci di investimento, i compiti rappresentativi, amministrativi e soprattutto operativi non possono che essere in capo al socio professionista.

Credo che questa strada debba essere perseguita anche in tutti gli altri campi in cui eventualmente si intenda svolgere l'attività professionale attraverso nuovi strumenti di carattere associativo e sociale.

L'Ordine, quindi, nel mantenere e rafforzare il suo ruolo centrale di garanzia nei confronti del cittadino, già nell'assolvimento dei principi ispiratori deve contrastare l'ipotesi di tipo mercantile volta a considerare che l'elemento prevalente nel rapporto di cura sia la ricerca del profitto o la divisione degli utili attribuendo sempre e comunque la assoluta priorità alla tutela del paziente e al miglior esito delle cure prestate.

Nessuna remora e nessun tentennamento nell'esercizio della responsabilità; nessuna delega e nessuna concessione.
Nessuna visione "ottocentesca" o peggio ancora corporativa ma capacità di promuovere il rispetto dei valori fondanti di una professione sanitaria nei diversi contesti tutelando la figura centrale del medico odontoiatra quale elemento imprescindibile dell'alleanza terapeutica con il paziente senza rinunciare a contemperare tutto questo con il progredire della società e delle normative.

Giuseppe Renzo: Presidente Commissione Albo Odontoiatri Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

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