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27 Marzo 2012

Musica in studio: non si devono pagare i diritti

Dalla Corte di Giustizia europea

di Norberto Maccagno


Gli studi odontoiatrici, ma anche quelli dei liberi professionisti di tutta Europa, possono diffondere la musica in studio senza pagare i diritti alle case discografiche, in quanto non si tratta di luogo pubblico. A sostenerlo è la Corte di Giustizia europea che ha messo fine a un contenzioso iniziato alcuni anni fa tra alcuni dentisti e la Società consortile fonografici (Scf), che reclamava i diritti per la diffusione della musica in studio.
Nello specifico, la terza sezione della Corte di Giustizia Europea era stata chiamata in causa dalla Corte d'Appello di Torino nell'ambito di un contenzioso aperto dal consorzio nei confronti di un dentista del capoluogo piemontese, sanzionato per aver diffuso musica in studio. Anche a Milano alcuni dentisti erano stati condannati per lo stesso motivo. La Corte di Appello aveva sospeso il giudizio, chiedendo alla Corte europea di pronunciarsi sul principio se la diffusione di musica all'interno di studi professionali privati potesse rappresentare una forma di "comunicazione di musica al pubblico" e di stabilire se lo studio dentistico, e di conseguenza quello professionale, costituisse un "luogo aperto al pubblico".
In sostanza, secondo la Scf il dentista di Torino aveva violato la legge 633/1941 sul diritto d'autore, pertanto ne aveva chiesto la condanna al pagamento del compenso per ogni cd o disco in vinile trasmesso nello studio negli ultimi dieci anni, per un totale di 25mila euro.
Il dentista, sostenuto dall'Ufficio legale di Andi, ha presentato ricorso contro la sanzione presso il Tribunale di Torino.

Con la sentenza del 2008 il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la richiesta della Scf, in quanto l'articolo 73bis della legge sul diritto d'autore, che prevede un compenso per autori e produttori "anche quando l'utilizzazione è effettuata non a scopo di lucro", non è applicabile, perché lo studio dentistico non è un luogo pubblico o aperto al pubblico. La motivazione è quindi stata che i pazienti del dentista "non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere normalmente, previo appuntamento o su consenso del medico, nei soli casi particolari (per le visite urgenti)". "Il termine pubblico" scrive il Tribunale "viene, infatti, definito come accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone o comunque relativo a un ambito collettivo".

Dinanzi alla Corte di Giustizia, a cui si è rivolto appunto il Tribunale di Torino, la Scf ha sostenuto che la questione aveva un'incidenza non solo sulla categoria degli odontoiatri, ma su tutte le libere professioni. I giudici europei, la cui sentenza ha un'efficacia normativa vincolante, hanno invece accolto pienamente la tesi sostenuta da Andi sin dal primo grado del giudizio, affermando che i pazienti di un dentista - come i clienti di ogni altro studio professionale - non possono essere qualificati come "gente in generale" dal momento che i medesimi sono tutti conosciuti dal professionista, che li riceve singolarmente e personalmente.

GdO 2012;4:2-3

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