HOME - Lettere al Direttore
 
 
09 Settembre 2020

Perché la recente sentenza del TAR Brescia è così importante

Il commento dell’avvocato Silvia Stefanelli alla sentenza del TAR che impone all’Ordine di consentire l’accesso agli atti delle sentenze disciplinari


Il tema dell’accesso – e quindi della conoscenza – dei contenuti delle decisioni assunte dagli Ordini professionali nei confronti dei propri iscritti è da sempre oggetto di ampio dibattito.
La necessità infatti che gli “altri” iscritti conoscano le posizioni dell’Ordine in ambito deontologico, si scontra con “un resistenza” a dare notizia delle suddette decisioni per evitare di danneggiare l’immagine del professionista.

Per la verità di tratta di una “resistenza” di natura più culturale che giuridica: già dal 2002 il Garante Privacy aveva affermato che la “…. conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare, purché la menzione del relativo provvedimento applicativo avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi”, Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 55.

In sostanza la tutela della riservatezza del professionista,  deve cedere il passo al più rilevante interesse pubblico di conoscenza delle decisioni disciplinari nei confronti dei professionisti stessi.

Ora, se tale aspetto è (o dovrebbe essere) ormai pacifico da anni, i contenuti della sentenza di Brescia vanno ben oltre.

Il caso è molto semplice: una struttura sanitaria il cui direttore viene perseguito per un caso di pubblicità, presenta alla stessa CAO un esposto per segnalare casi identici; passato un po’ di tempo chiede di avere accesso agli atti per sapere quali provvedimenti sono stati assunti nei casi (identici) segnalati. La CAO  diniega l’accesso opponendo (appunto) un principio di riservatezza; la struttura ricorrere al TAR che invece le dà ragione.Al di là della vittoria, interessanti sono le argomentazioni sulla base delle quali il TAR accoglie il ricorso.

In primo luogo il TAR parte del presupposto (spesso dimenticato) che l’Ordine professionale è una pubblica amministrazione (peraltro la afferma l’art. 1 comma 3 lett. a) del DLCPS 233/196 e lo ribadisce con grande forza la recente (Corte Costituzionale n. 259 del 4 novembre 2011): ne consegue che, sussistendo una asimmetria informativa tra P.A. e il cittadino, la P.A: (cioè l’ordine) è tenuto a dare riscontro alle richieste di accesso, nella sua più ampia accezione  del diritto di avere “informazioni qualificate sui provvedimenti esistenti” (sul punto anche il Dipartimento della Funzione Pubblica).

In sostanza l’Ordine ove esista un provvedimento ne deve consentire l’accesso (ovviamente nel rispetto della legge 241/’90); ove invece non abbia assunto alcun provvedimento deve spiegare le ragioni per cui  non l’ha assunto.

Ma la parte più interessante è poi quella che riguarda nello specifico l’accesso ai provvedimenti disciplinari.

Il Tar infatti parte dalla circostanza (innegabile) che gli Ordini professionali sono Pubbliche Amministrazioni un po’ particolari: sono infatti composti da associati che svolgono tutti la stessa attività professionale sullo stesso territorio e che “ciascun degli  associati è legato agli altri dai comuni obiettivi della categoria, ma anche dalla competizione economica sullo stesso mercato”.

Ne discende che “ Le iniziative repressive che l’Ordine assume nei confronti dei propri associati incidono direttamente sul profilo della concorrenza, sia quando si limitano a mettere in discussione il prestigio professionale, sia, a maggior ragione, quando conducono alla sospensione dell’attività”In sostanza lo strumento disciplinare di cui gli Ordini sono dotati va usato con grande attenzione ed equilibrio,  non solo  perché incide sulla vita del singolo professionista ma anche perché incide in maniera importante sulla corretta concorrenza in quel mercato.

Ciò a maggior ragione (ovviamente) ove la sanzione sia la sospensione dall’esercizio professionale in quanto “la sanzione della sospensione dell’attività applicata a un associato favorisce tutti gli altri, perché rende disponibile, almeno temporaneamente, la quota di mercato del soggetto sanzionato”.In sostanza l’Ordine nell’esercizio delle sue legittime funzioni disciplinari deve anche tenere conto dell’”effetto” che tali sanzioni provocano sul mercato.Questo non significa non applicare la sanzione (se ed ove dovuta), ma significa applicarla a tutti con lo stesso metro di misura ed equilibrio.

Esattamente come fanno i giudici.

Ed è qui il vero snodo (e la vera difficoltà): essere professionisti in un mercato, essere contemporaneamente membri di una Pubblica amministrazione, e comportarsi da Giudici quando si deve decidere. Un compito difficile.  

Avvocato Silvia Stefanelli   

 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

AIO pubblica una guida sulle alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2028 in materia di trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e trasparenza retributiva


Per la Cassazione, per fotografare e archiviare le immagini del paziente non basta un consenso privacy generico sul trattamento, serve un'autorizzazione specifica


Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


 
 

Respinta la domanda di un giovane dentista che voleva far riconoscere come dipendente un rapporto professionale svolto in uno studio dentistico


Per l’Agenzia delle Entrate la trasformazione non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l'organizzazione professionale, inclusi clientela, beni materiali e altri asset...


La CCEPS respinge il ricorso e conferma la decisione della CAO di Brescia. Contestati: messaggio promozionale sull'implantologia, l'uso di termini ritenuti fuorvianti e l'omessa comunicazione...


 
 

Le norme ma anche e soprattutto le regole dal punto di vista della deontologia. Ne abbiamo parlato con il presidente CAO di Catanzaro che ha posto (sui social) la questione


Immagine di repertorio

Pechino intensifica la lotta alle fake news in campo sanitario, ritirati dagli schermi televisivi gli spot ritenuti fuorvianti


Strumento a disposizione anche dei liberi professionisti. Ecco come fare a richiederlo e perché investire su Dental Cadmos ed Odontoiatria33 conviene di più


 
 

A chiederlo è l’ANDI in audizione in Commissione Sanità della UE. Ghirlanda: la sanità non è un business, servono accordi con i Paesi extra Ue e norme stringenti sulla pubblicità


Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Andrea Senna interviene sui social per ricordare ai professionisti un adempimento spesso trascurato ma previsto dalla normativa e...


674 prestazioni descritte e codificate in un sistema univoco, digitale e aggiornabile, pensato per professionisti, istituzioni, assicurazioni e Servizio sanitario


 
 

Altri Articoli

Dott. Gianvito Chiarello: Coordinatore Nazionale SUSO

Un'anomalia normativa e burocratica oggi penalizza gli specializzandi delle Scuole delle scuole odontoiatriche. SUSO sostiene l’impegno della CAO Nazionale


O33Approfondimenti      18 Settembre 2026

Antibiotici in odontoiatria

L’autorità per la salute francese pubblica le raccomandazioni per contrastare l’antibiotico-resistenza


La scoperta riguarda il molare di un adulto datato a circa 59.000 anni fa, che presenta un’ampia cavità che sarebbe stata intenzionalmente creata per eliminare tessuto cariato


 
 

Il corso FAD EDRA in collaborazione con AIE, per approfondite la gestione dei ritrattamenti endodontici non chirurgici e chirurgici utili al mantenimento dell’elemento dentale in arcata


Lo chiede l’associazione spagnola dei lavoratori autonomi ATA, dopo la crisi del gruppo Vivanta, richiamando l’attenzione sul ruolo strategico degli studi dentisti indipendenti


Il sindaco di Siracusa, su richiesta del Nas e dell’ASL di Ragusa, ha firmato un’ordinanza di sospensione dell’autorizzazione sanitaria e di conseguenza della chiusura di uno studio...


 
 

Musella: bene ogni iniziativa che renda più accessibili le cure odontoiatriche ma il paziente deve poter scegliere il professionista e l’odontoiatra deve poter curare il paziente secondo scienza,...


Il presidente Senna chiede un intervento del Ministro al fine che venga garantita al paziente la libera scelta del dentista a cui rivolgersi


Al via il 19 settembre la sedicesima edizione promossa dalla CAO e OMCeO di Catanzaro quest’anno con la SIPMO. Quattro incontri, per approfondire carcinoma orale, reazioni avverse ai farmaci, HPV e...


 
 
Presidente Corrado Bondi

Bondi: quando il welfare riguarda l’assistenza odontoiatrica, è indispensabile valutare il modello adottato e i suoi effetti sulla libera professione e, soprattutto, sulla libertà di scelta del...


Il riconoscimento consegnati durante l’Ivoclar LATAM Symposium a Città del Messico. Vincitore del Proven Masters Europa / Medio Oriente / Africa, l’italiano Simone Maffei 


Un consensus report  EFP e EAPD invita odontoiatri, pedodontisti e parodontologi ad aumentare l’attenzione verso la salute gengivale e parodontale dei pazienti più giovani ...


 
 

In una intervista a Dental Camos Nicola Illuzzi e Giuliano Nicolin illustrano opportunità, regole e limiti della nuova frontiera digitale


Dott. Graziano Langone: Segretario Sindacale nazionale AIO

Per il Segretario AIO le criticità emerse dal sondaggio IDEA spostano il tema in un campo dove va superata qualsiasi contrapposizione tra titolari e dipendenti


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 

Annunci


CERCO
OFFRO
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi