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21 Giugno 2016

Pubblicità sanitaria, consentita anche quella comparativa. FNOMCeO cambia l'articolo 56 del Codice di deontologia medica


Cade un altro tabù per quanto riguarda la pubblicità sanitaria anche sul fronte del Codice di deontologia medica. Nei giorni scorsi FNOMCeO ha aggiornato sul proprio sito il nuovo articolo 56 del Codice di deontologia medica, quello che riguarda la pubblicità sanitaria.

Rispetto al precedente testo viene "consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole".

"La revisione dell'articolo -spiegano da FNOMCeO- ha riguardato sia la semplice posposizione di termini che la riformulazione del testo stesso con l'eliminazione di aggettivazioni. E' stato anche rivisto il comma riguardante la pubblicità comparativa che è stato formulato in positivo rispetto alla precedente stesura e che viene strettamente collegato alla presenza di elementi indicatori certi e condivisi".

Ribadito, anche, che "spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti".

Il nuovo testo elaborato dalla Consulta per la deontologia professionale era stato sottoposto, con la proposta di revisione, al Comitato Centrale del 28 aprile e che l'ha approvato con alcune modifiche.

Il testo riformulato è stato posto all'esame del Consiglio Nazionale lo scorso 19 maggio in occasione della riunione tenutasi a Rimini ed è stato approvato a maggioranza con un voto contrario e tre astenuti.

La revisione dell'art. 56, motiva il presidente FNOMCeO Roberta Chersevani (nella foto), attraverso una nota inviata ai presidenti OMCeO e CAO, rientra nel percorso di approfondimento sui temi in questione che la Federazione ha deciso di avviare dopo i "rilievi già prospettati dall'Antitrust, vista pure la sentenza n. 00167/2016 dello scorso 19 gennaio con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della FNOMCeO annullando il provvedimento di condanna dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato del 4/9/2014".

"I lavori della Consulta deontologica nazionale -conclude la presidente FNOMC eO- continueranno al fine di consentire al Comitato Centrale e al Consiglio Nazionale l'eventuale approvazione di quelle modifiche del testo codicistico che possano renderlo più aderente alle esigenze della Professione e soprattutto alla tutela della salute dei cittadini".

Norberto Maccagno

Questo il nuovo testo dell'art. 56

Art. 56

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

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