Il Tar Lombardia impone alla CAO di Brescia di consentire l’accesso agli atti in relazione ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti per verificare “la parità di trattamento”
Più trasparenza dell’Ordine nell’accesso degli atti in relazione ai procedimenti disciplinari aperti ed alle sentenze comminate agli iscritti.Può essere questa l’estrema sintesi di una interessante sentenza del Tar Lombardia – sez Brescia 21 agosto 2020 n. 623- chiamato ad esprimersi sul ricorso di una società odontoiatrica che si era vista rifiutare da parte della CAO di Brescia la possibilità di accedere ad alcuni provvedimenti (richiesti) a carico di altri iscritti.
La vicenda
Secondo quanto emerge nella sentenza, nell’aprile 2019 la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia ha segnalato al SUAP del Comune di Brescia che in diversi annunci pubblicitari di una Società odontoiatrica con sede a Brescia, era stata omessa l’indicazione del direttore sanitario. Il SUAP di Brescia, a seguito della segnalazione della CAO, nel giugno 2019 ha avviato un procedimento finalizzato ad applicare la sanzione della sospensione per sei mesi dell'esercizio dell'attività sanitaria. Nel frattempo il Centro odontoiatrico modificava le inserzioni pubblicitarie indicando il nome del direttore sanitario ed il SUAP; conseguentemente nel luglio 2019, il SUAP emanava un provvedimento che disponeva l’archiviazione del procedimento, “prendendo atto dell’avvenuta ottemperanza della ricorrente alla disciplina di legge”.
Nel settembre 2019 la CAO di Brescia, nonostante l’archiviazione da parte del SUAP, riteneva necessario convocare il Direttore sanitario in vista dell’apertura del procedimento disciplinare per violazione degli art. 56 e 69 del Codice di Deontologia Medica, rispettivamente in tema di pubblicità informativa sanitaria e di responsabilità della direzione sanitaria. Nel frattempo (luglio 2019), il Centro odontoiatrico aveva presentato un esposto al Comune ed all’Ordine segnalando i nominativi di una decina di altre società odontoiatriche che avrebbero pubblicato inserzioni pubblicitarie senza indicare il nome del direttore sanitario, chiedendo di accedere agli eventuali atti degli eventuali provvedimenti adottati dalla CAO nei confronti dei rispettivi direttori sanitari.
Non avendo avuto risposta, il Centro odontoiatrico ripresenta (novembre 2019) analoga richiesta. Nel dicembre 2019 la CAO respinge la domanda di accesso, qualificandola come “generica, non basata su un intesse concreto, e idonea a violare la riservatezza dei controinteressati”.
A questo punto il Centro odontoiatrico presenta ricorso contro la decisione al TAR che si esprime a favore del ricorrente intimando alla CAO di Brescia, di “trasmettere alla ricorrente copia dei documenti chiesti con la PEC del 15 novembre 2019 (ad eccezione dell’esposto di data 3 luglio 2019, già conosciuto). Qualora i provvedimenti a cui fa riferimento l’istanza di accesso non siano stati adottati, la Commissione Albo Odontoiatri dovrà attestarlo formalmente, chiarendo alla ricorrente le ragioni della mancata adozione, in un’apposita relazione a firma del presidente”. In particolare il TAR rileva come l’iscritto “può accettare il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti, o nei confronti della struttura o dello studio presso cui lavora, solo se ha la certezza della parità di trattamento rispetto ai suoi concorrenti”.
E a tal proposito il TAR ricorda come la sanzione della sospensione dell’attività applicata a un iscritto “favorisce tutti gli altri, perchè rende disponibile, almeno temporaneamente, la quota di mercato del soggetto sanzionato. Si tratta però di un effetto favorevole che può essere legittimamente trattenuto solo se i beneficiari non abbiano a loro volta infranto le medesime regole”.
“All’interno di un Ordine professionale –ribadisce il TAR- ciascuno degli associati è legato agli altri dai comuni obiettivi della categoria, ma anche dalla competizione economica nello stesso mercato”.
Alla luce di quanto sopra il TAR ritiene del tutto legittima la possibilità di verificare, attraverso lo strumento dell’accesso agli atti, quali provvedimenti siano stati adottati dall’Ordine in situazione analoghe.
“L’Ordine professionale –continua la sentenza- deve garantire questo equilibrio, attenendosi alla massima trasparenza per proiettare all’esterno un’immagine di rigorosa terzietà”. Ed ancora “La parità di trattamento è una condizione necessaria per il corretto svolgimento della vita associativa, e costituisce un bene giuridico tutelabile per sé”.
Accesso agli atti che non deve essere inteso solo come strumento per verificare l’operato dell’Ordine, ma anche come mezzo per soddisfare una necessità informativa.
“Si tratta di un’implicita condizione di efficacia del diritto di accesso”, motiva il TAR. “In effetti, se il richiedente, nella situazione di incertezza in cui si trova, non potesse ottenere la condivisione di queste informazioni da parte dell’amministrazione, non avrebbe modo di verificare se l’istanza di accesso si possa considerare esaurita, oppure se vada riformulata”.
Ovviamente, chiarisce il TAR, se l’Ordine non è in possesso (nel caso specifico trattato) non è in possesso di documentazione specifica perché non ha attivato provvedimenti analoghi, “il diritto di accesso si converte nel diritto di avere informazioni qualificate sui provvedimenti esistenti”.
La possibilità di provare una eventuale disparità di trattamento, apre però nuovi scenari giudiziari che possono portare le CAO a dover non solo motivare la sanzione ma anche a spiegare perché, nella stessa situazione di fatto, per un altro iscritto si è deciso di adottare provvedimenti differenti.
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