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14 Giugno 2023

Pubblicità sanitaria: le modifiche alla norma Boldi

Il Governo interviene per evitare procedure da parte della EU. Modifiche più di principio che pratiche, da valutare se apriranno a nuove possibili interpretazioni

Nor. Mac.

Rimane garantito il diritto ad una corretta informazione sanitaria, ma questa deve essere “funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”. 

Cambia così il comma 525 della legge 145/18, la norma Boldi sulla pubblicità, a seguito dell’abrogazione, approvata dal Governo e da oggi in Gazzetta Ufficiale, del precedente testo. Modifica contenuta all’interno del Decreto che interviene su alcune Leggi in attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione Europea, per sanare infrazioni aperte o prevenirne l’apertura di altre. 

Il comma 525, così come quello sugli obblighi di iscrizione all’Albo del direttore sanitari già modificato, era giunto all’attenzione della Commissione Europea a seguito di una serie di ricorsi presentati da ANCOD, l’Associazione che rappresenta i principali Centri odontoiatrici legati ad un marchio. 

La modifica principale del nuovo testo è il termine “promozionale” sostituito con “attrattivo”, da più parti era stato fatto notare che qualsiasi messaggio informativo, anche solamente citando il nome del sanitario, poteva essere inteso come promozionale.  

“Con il termine ‘attrattivo’ il legislatore ha probabilmente voluto ribadire il divieto che il messaggio possa influenzare le scelte del cittadino su argomenti legati alla salute ed alla cura”, ha commentato ad Odontoiatria33 il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo aggiungendo: “avremmo preferito che non ci fossero state modifiche, ma siamo riusciti a limitarle senza fare cambiare il fine della norma: la tutela della salute del cittadino”.     


Il nuovo testo                            

Art. 6  

Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008    

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente: «525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti  agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».     


Quello che è stato abrogato  

525.  Le comunicazioni informative  da  parte   delle   strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli  Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

 
 

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