Da tempo si parla di riforma delle professioni. Già il precedente governo Berlusconi tentò di abbozzarla senza successo. Anche in questa legislatura si è tornati a invocarla indicandola come necessaria per la sopravvivenza stessa dei professionisti, ma quando poi si devono delineare le regole, ecco i problemi e i veti proprio da parte delle categorie professionali regolamentate.
Negli ultimi mesi la politica ha continuato a occuparsene: se ne discute nelle competenti Commissioni parlamentari dove si lavora su una proposta di legge che nasce dall’accorpamento di quelle in essere sul tema; la Camera ha appena concluso un giro di consultazioni per conoscere le proposte delle parti in causa.
E sulla necessità di intervenire sembrano, oggi, favorevoli anche i professionisti che, costretti dalla crisi economica che ha visto penalizzare pesantemente le libere professioni, intravedono nella riforma un possibile rilancio per il settore.
L’idea ipotizzata dal Governo è quella di procedere a una riforma per settori: si dovrebbe iniziare con avvocati, notai e dottori commercialisti per poi passare alle altre professioni.
Da sempre i modelli da seguire indicati per riformare il settore sono sostanzialmente due: quello che si basa sugli Ordini come li conosciamo in Italia e quello anglosassone che punta sull’autoregolamentazione garantita dalle associazioni di categoria.
Le criticità indicate del modello italiano stanno nel fatto che negli anni gli Ordini professionali vengono accusati di essersi trasformati da enti istituiti dallo Stato per svolgere funzioni regolamentari e di sorveglianza degli iscritti in funzione della tutela dei cittadini in “sindacati” di categoria. Probabilmente per il fatto che sono gli stessi professionisti a gestirli; da questo, l’accusa di corporativismo.
Con il decreto Bersani e l’abolizione di molte delle restrizioni previste per i professionisti, gli Ordini hanno perso ancora più potere.
Forse più di altri, l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri sente il peso di questa criticità ed è stato svuotato di molte delle sue funzioni.
Due recenti decisioni confermano quanto già altre sentenze avevano evidenziato “declassando” l’Ordine come “ente rappresentativo di imprese”.
La prima è dell’Antitrust che ha sanzionato l’Ordine di Bolzano perché aveva “ricordato” ai propri iscritti che il codice deontologico non prevede la possibilità di pubblicizzare i propri tariffari su internet, l’altra è di poche settimane fa e arriva dal Tar Emilia Romania che ha dato torto alla Cao di Bologna per aver intimato a una struttura sanitaria di ritirare la propria pubblicità. Sia l’Ordine di Bolzano sia quello di Bologna hanno presentato ricorso, ma la sensazione è che poco riusciranno a ottenere.
Se l’attuale liberismo rende desueta la vecchia impostazione data agli Ordini professionali, rimane indispensabile il suo ruolo in un settore come quello sanitario.
La prova arriva proprio dall’Inghilterra dove, se per la maggior parte delle professioni è l’autoregolamentazione, il mercato, l’associazionismo a garantire il cittadino, per i medici esiste una struttura, il General Medical Council, che ha un ruolo molto simile a quello dell’Ordine dei medici.
Il GMC è stato istituito per legge proprio per garantire la qualità dei servizi sanitari nel Regno Unito attraverso norme e regolamenti che gli conferiscono un potere disciplinare oltre quello di tenere aggiornato l’elenco degli iscritti.
Sostanzialmente come in Italia anche se con differenze.
I primi distinguo arrivano dalla sua organizzazione.
Come sappiamo il vostro Ordine è su base provinciale con due distinti albi, i rappresentanti sono eletti dagli iscritti e lo stesso codice deontologico, pilastro dell’istituto ordinistico, è redatto e approvato dai rappresentanti degli stessi iscritti. I rappresentanti dei due albi, prendendo in considerazione anche gli organismi nazionali, sono all’incirca 2500: solo a livello provinciale tra consiglio direttivo, commissione odontoiatri e revisori dei conti gli eletti sono circa 25. Certamente una struttura complessa, anche nella sua gestione, che, probabilmente, riesce a garantire una presenza più capillare sul territorio.
Da questo punto di vista l’Ordine inglese è organizzato diversamente. Innanzitutto è nazionale con una sola struttura centralizzata composta da 24 membri di cui solo 12 medici. La commissione non è eletta dagli iscritti ma nominata da una apposita commissione indipendente che rende conto al ministero della Salute; quindi le norme che regolano la professione, il codice deontologico, vengono dettati sia da medici sia da non medici. Un sistema che, sulla carta, non può essere tacciato di corporativismo.
Differenze anche sulle norme inserite nei rispettivi codici di autoregolamentazione. Ci fanno notare come in quello inglese, a differenza del vostro, non siano presenti norme che regolamentano la professione dal punto di vista “economico”, imponendo vincoli su tariffe, organizzazione delle propria attività (leggi società) o la pubblicità.
Differenze anche per quanto riguarda il controllo e i poteri disciplinari dei due Ordini. Da noi i medici giudicano i loro colleghi, in Inghilterra anche le commissioni disciplinari sono composte da medici e non medici.
Infine, la trasparenza. In Inghilterra le decisioni disciplinari sono pubbliche, in Italia no.
Ovviamente non sappiamo quale tra i due sia il modello ideale; come sempre si dovrebbe prendere il meglio dai due ricordando che l’Ordine deve garantire a me paziente che se un medico mi dovesse prescrivere l’estrazione di un dente e la sua sostituzione con un impianto quella sarebbe la terapia necessaria e non la più conveniente per il professionista (ma questo varrebbe anche se dovessi rivolgermi a un avvocato o a un architetto).
Questa certezza non l’abbiamo né seduti sul riunito di un dentista inglese né seduti su quello di un italiano. Stando alle cronache, l’unica certezza che abbiamo sedendoci su quello di un inglese è che le mani in bocca ce le metterà un abilitato e non, per conto suo, un assistente o un odontotecnico, come potrebbe succedere in Italia anche frequentando uno studio intestato a un iscritto all’Albo.
GdO 2010;2
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