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16 Aprile 2019

Norme sulla pubblicità. Iandolo (CAO): nulla di preoccupante, guidiamo gli iscritti a rispettare la norma nell’interesse dei cittadini

Nor. Mac.

Non sarà certo il problema principale del settore, ma il tema della pubblicità continua a fare molto discutere tra chi vorrebbe promuovere le cure, come se si trattasse della vendita di un televisore, e coloro che invece tollererebbero solo la targa fuori dallo studio.E non ha aiutato a placare gli animi il recente parere che l’Antitrust ha inviato a Camera e Senato in cui “accusa” la norma Boldi di essere troppo generica e favorire l’interpretazione, “restrittiva”, degli Ordini nel giudicare il messaggio dell’iscritto.

“L’Ordine non è a favore o contro qualcuno, deve guidare l’iscritto per prevenire eventuali problemi che potrebbero nascere nei confronti del paziente”, ricorda ad Odontoiatria33 il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo (nella foto).  

L’Ordine non è un poliziotto, non deve essere arcigno, minaccioso, inquisitore, noi siamo al fianco dei nostri iscritti per tutelare i pazienti, i cittadini”. 
Iandolo ribadisce come il compito dei presidenti CAO ed OMCeO “non sia quello di sanzionare ma di verifica e soprattutto di guida nei confronti dell’iscritto al rispetto del Codice deontologico e delle leggi in funzione della tutela della salute del cittadino”.  

Presidente nazionale CAO che sul tema pubblicità invita a “calma e serenità”. 

“Io non sarei preoccupato”, dice ricordando come “l’esercizio professionale corretto anche in tema d’informazione sanitaria consente alla professione di presentarsi al meglio, come categoria, di fronte al cittadino, che deve essere in grado di effettuare una scelta libera e consapevole del proprio dentista e del percorso di cura”.

Scelta libera e consapevole, ribadisce, che può avvenire “solo se gli viene garantito che l’informazione data ècorretta e trasparente”. Alle accuse che indicano la norma Boldi contro le liberalizzazioni della Bersani, Iandolo ricorda come nella stessa norma Boldi si faccia riferimento alla Bersani.

“Il comma 525 della Legge di Bilancio cita la Bersani e le norme successive che impongono alla pubblicità sanitaria l’esclusivo carattere informativo”. “La norma promossa dall’On. Boldi specifica meglio la natura del messaggio che non può essere di carattere promozionale e suggestivo”. Iandolo, riferendosi alla nota AGCM, si chiede se l’Autority abbia realmente letto e compreso la norma perché, “non è vero che è in contrasto con le norme europee”.

La Corte di Giustizia europea si è espressa nel senso della norma Boldi, ricorda, come non è neppure vero che sia affidato in esclusiva all’AGCM il controllo che infatti “ora è passato all’AGCOM perché il legislatore ha evidentemente ritenuto che proprio le tanto sbandierate norme tratte dal Codice del Consumo non possono essere applicate quando si parla di salute e cure, in linea con quanto previsto dalla sentenza cosiddetta Vanderborght della Corte di Giustizia Europea”.  

Per ribadire il ruolo di indirizzo di FNOMCeO e CAO, il presidente Iandolo ricorda il lavoro che la CAO sta facendo per dare ai presidenti provinciali gli strumenti per poter valutare in modo univoco i messaggi pubblicitari degli iscritti.  “Come CAO abbiamo già indicato quali secondo noi sono gli ambiti da considerare in tema d’informazione suggestionale e promozionale, ora stiamo lavorando per stilare delle linee guida più dettagliate”. 

Il lavoro sarà svolto nell’abito della CAO nazionale allargata ai coordinatori dei vari gruppi di lavoro, spiega Iandolo.

Prepareremo un documento in cui cercheremo di dare delle indicazioni più precise rispetto a quanto già abbiamo divulgato, il documento verrà poi inviato ai presidenti provinciali CAO per essere valutato portando i loro pareri e contributi, e poi lo porteremo in discussione per l’approvazione durante l’Assemblea nazionale di fine giugno”.  Il documento, spiega, conterrà le norme che oggi regolamentano la materia, “sia le leggi dello Stato che le norme deontologiche”.

“Ogni volta che un presidente CAO sarà chiamato a valutare un messaggio informativo, una pubblicità, basterà che applichi quanto prevede la Legge e l’articolo 56 e collegati del Codice di deontologia medica”. 

Linee guida che non saranno solo di principio, su temi come le prestazioni gratuite, gli sconti le promozioni, chiarisce, “verrà indicato cosa per la CAO si può dire o non dire”. 
“I presidenti CAO provinciali sono già oggi in grado di applicare la norma, non deve essere la CAO nazionale a dire cosa devono fare, hanno piena autonomia in materia”, chiarisce Iandolo aggiungendo.

Il nostro compito è dare le linee di indirizzo, ricordare le norme, il Codice deontologico ma la parola finale spetta al presidente provinciale soprattutto per stabilire l’eventuale sanzione”. 
le sanzioni, ricorda, vanno dall’avvertimento alla radiazione, e sarà proprio il presidente provinciale, sentito l’iscritto e valutata la gravità della mancanza, a stabilire l’entità della sanzione.  

Sanzioni che saranno comminate ai singoli dentisti, agli studi associati, per le STP direttamente alla StP mentre in caso di società al direttore sanitario. “Spetterà poi al presidente provinciale valutare se si ritiene necessario segnalare la violazione al Comune per valutare la sospensione dell’Autorizzazione sanitaria oppure inviare una segnalazione all’AGCOM per eventualmente sanzionare la società proprietaria della struttura che ha diffuso una comunicazione non conforme alle regole”. 

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