Con l'approvazione dell'ultimo articolo, quello che riguardava la riforma degli Ordini, il Ddl Lorenzin passa alla Camera e torna al Senato per l'approvazione definitiva (salvo non intervengano ulteriori modifiche).
Tra le norme che interessano il settore odontoiatrico quella sull'abusivismo e prestanomismo che rispetto al testo licenziato dalla Commissione inasprisce ulteriormente le pene per chi si macchia del reato in ambito sanitario. Cambiano le pene per l'articolo 348, che riguarda il reato di abusivismo professionale, sostituendo la multa fino a 516 euro e 6 mesi di reclusione con il carcere fino a 3 anni e multe fino a 50 mila euro più la confisca dei beni immobili e delle attrezzature utilizzate. Per il prestanome la multa sale a 75 mila euro e la reclusione fino a 5 anni.
Modificato anche l'articolo 589 del codice penale, quello di omicidio colposo, che con la nuova formulazione prevede, se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione sanitaria o un'arte sanitaria, la reclusione da 3 a 10 anni. Nuove pene anche per l'articolo 590 del codice penale (lesioni personale colpose) che nel caso siano commesse nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Confermate anche le pene per chi esercita senza la necessaria licenza per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente: sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.
Riforma Ordine
Era la questione più spinosa, quella contro la quale la FNOMCeO e CAO avevano fatto "muro", contestando il nuovo limite di due mandati, le norme sui revisori dei conti iscritti al Registro, le regole sul voto e sull'inclusione di nuove professioni.
Dopo incontri al Ministero della Salute formali e informali, alla presenza di esponenti FNOMCeO, gli ostacoli sembrano essere stati superati con l'approvazione, oggi, di alcuni emendamenti che porta una serie di compromessi.
La misura forse più importante è la soppressione della norma che imponeva agli Ordini a loro spese di istituire seggi negli ospedali e procedure di voto online, da disciplinare con decreto del Ministro della Salute. Ora queste procedure saranno facoltative.
Nelle elezioni l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale non sono più garantiti ma semplicemente favoriti. Stop anche alla "terzietà" assoluta dei revisori dei conti; il collegio non è più composto da quattro iscritti nel Registro dei revisori legali, ma da un presidente iscritto nel registro più tre membri di cui uno supplente iscritti agli albi. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo sarà valida in prima convocazione con la presenza dei due quinti degli aventi diritto, in seconda con un quinto e non più un quarto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Tra le norme che portano, o meglio porteranno, un ricambio Consigli OMCeO il vincolo di due mandati; ma dopo l'approvazione della Legge si partirà da zero, quindi i componenti degli esecutivi ordinistici con alle spalle più di due mandati consecutivi possono ancora ricandidarsi.
Nelle sanzioni disciplinari si tiene conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti non solo dalle leggi ma anche da contratti e convenzioni nazionali. Le tasse di iscrizione possono essere modulate tenendo conto delle condizioni economiche degli iscritti anziché solo dello stato di occupazione. Di sciogliere consigli ordinistici inadempienti si occuperà una commissione di cui oltre a iscritti all'Albo farà parte anche un componente designato dal Ministero della Salute. Per le modifiche al codice deontologico ci vorrà una maggioranza di tre quarti e non due terzi dei votanti. Infine, una norma rivolta più che altro a professioni sanitarie diverse da quella medica: il rappresentante legale dell'albo può chiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta se il numero degli iscritti a un albo supera i 50 mila; modi e termini saranno fissati con decreto del Ministro della salute.
Mauro Miserendino, Norberto Maccagno
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