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27 Gennaio 2014

Pubblicità in ambito sanitario. Interessanti indicazioni da una sentenza della Cassazione


Dopo la liberalizzazione della pubblicità in ambito sanitario e l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione dell'Ordine, che mantiene il ruolo di verifica della veridicità del messaggio, sono sempre più numerosi i professionisti, che sanzionati dall'Ordine, si rivolgono alla Cassazione per cercare di ribaltare la decisione.

Con questo intento il ricorso di un dentista iscritto all'Ordine di Potenza sanzionato a tre mesi di sospensione tra gli altri per:

• non avere prestato la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine, non presentandosi per ben due volte ad una convocazione del presidente della Commissione odontoiatri, disposta per ottenere chiarimenti in ordine alla pubblicità sanitaria (violazione art. 1 del codice deontologico);

• non avere usato la dovuta cautela nel fornire, negli articoli apparsi su una rivista,  una efficacia e trasparente informazione al cittadino, per aver diffuso a mezzo stampa, Internet ed altri mezzi, una informazione arbitraria e discrezionale, priva di dati oggettivi e controllabili, e per non avere escluso qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale, personale o a favore di altri (violazione degli artt. 55 e 56 del codice deontologico).

Su questi punti la Cassazione Civile con la sentenza n. 870 del 17.01.2014 ha accolto le tesi dell'iscritto per questi motivi chiarendo che il presidente della Commissione dell'Albo degli odontoiatri è legittimato ad acquisire le prime informazioni su fatti che possono formare oggetto di un procedimento disciplinare.

In merito alle accuse di violazione delle norme sulla pubblicità la Cassazione ribadisce che pur a seguito dell'abrogazione, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, resta fermo "il potere-dovere degli Ordini professionali di verificare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario".
Però, in questo caso, l'Ordine e successivamente la Commissione centrale a cui l'iscritto si era rivolto per contestare la decisione del proprio Ordine non dettagliava i motivi per cui contestava le violazioni e non dava conto "di quali sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario relativo all'attività odontoiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e che cosa consenta di qualificare servili o autocelebrativi le pubblicazioni e gli articoli apparsi sulla rivista". Per questo motivo la Cassazione ammette il ricorso dell'iscritto.

Sulla sanzione per non essersi presentato alla convocazione del presidente della Commissione dell'Albo degli odontoiatri e non aver dato la massima collaborazione, la Suprema Corte ritiene che l'accusato, come avviene nel processo vero e proprio, ha il diritto di difendersi e per questo a non dire la verità, a tacere e a non presentarsi e per questo non può essere sanzionato.

 
 

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