Per il prof. Nuzzolese l’odontologo forense dovrà avere un campo di applicazione non già esclusivo, ma quanto meno autonomo per tutti gli accertamenti di esclusiva responsabilità odontoiatrica
Le diverse posizioni espresse dalla CAO Nazionale, e alcune Società scientifiche di medicina legale (SIMLA, AMLA), e di odontoiatria forense (SIOF) hanno determinato una confusione ed equivoci sulle competenze di medici legali e odontoiatri forensi.
Da odontoiatra forense e professore associato di medicina legale, con una laurea in scienze giuridiche, sento il dovere di esprimere il mio parere. Alcune premesse sulla definizione di “medico”.
Le professioni mediche di medico-chirurgo, odontoiatra e medico-veterinario derivano tutte da una laurea magistrale a ciclo unico, di cui quella in medicina e quella in odontoiatria di complessivi 360 CFU e quella in veterinaria di complessivi 300 CFU, ciascuna richiedente un’abilitazione all’esercizio professionale.
Non casuale una petizione in corso per la modifica della denominazione della laurea. L’odontoiatria può essere esercitata esclusivamente dagli iscritti all’albo degli odontoiatri (laureati in odontoiatria e protesi dentaria, medici-chirurghi specialisti in odontoiatria, medici-chirurghi abilitati all’odontoiatria). Alcuni chiarimenti sulla “odontoiatria legale e forense”.
L’Odontologia forense rappresenta l’applicazione delle conoscenze odontoiatriche al diritto per esigenze di Giustizia. Sul piano teorico l’Odontoiatria forense apporta cognizioni in ambito di rischio clinico in tutti quei casi di eventi dentari avversi e di prevenzione del contenzioso in odontoiatria. Sul piano pratico l’Odontoiatria forense esplica una funzione ausiliare insostituibile nell’amministrazione della Giustizia, attraverso nozioni odontoiatriche e tecnico-forensi utili alla risoluzione di quei casi che riguardano evidenze dentali (identificazione personale, lesioni da morso umano, accertamento dell’età biologica). Questa parte, fornita attraverso pareri tecnici motivati mediante perizia o consulenza tecnica in materia civile e penale si chiama Odontologia forense e ha un carattere applicativo.
Nell’ambito dell’Odontoiatria legale, ovvero valutazione del danno dentario e della responsabilità professionale dell’odontoiatra, è più complesso stabilire parti e ruoli tra odontoiatra forense, odontoiatra clinico e il medico legale, senza dover arrivare all’assurdo di invocare il reato di “esercizio abusivo” della professione odontoiatrica che peraltro si potrebbe configurare solo nel caso di assistenza odontoiatrica da parte di medici non abilitati.
Posto che il profilo professionale dell’odontoiatra indicato dalla Legge 409/85 non prevede espressamente attività tecnico-forensi, ma che tale attività è peraltro anche consolidata in virtù dell’iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti (nel merito devo ammettere che ancora troppi gli odontoiatri iscritti nei predetti Albi che confondono il requisito della speciale competenza – che ha natura giurisdizionale quando si assolve all’incarico – rispetto a quella della propria specialità), il punto di partenza per comprendere il rapporto tra odontoiatra forense e medico legale, nell’attualità, non può che essere il riferimento normativo della Legge 2017/24, associandolo ad alcune riflessioni prospettiche.
Dunque, la Legge prescrive “nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specialista in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina oggetto di esame iscritti negli albi presso i Tribunali. La legge non prescrive la collegialità nelle consulenze tecniche di parte anche se questa resta evidentemente auspicabile.
Tra le finalità della legge 2017/24 quella di garantire il paziente nel suo pieno diritto alla tutela della salute anche in materia di valutazione di danno e di colpa professionale sanitaria. Pertanto, l’unico medico che può offrire competenze accertative sia formali che sostanziali senza la necessità di ulteriore verifica è il medico specialista in medicina legale.
È davvero così per quanto attiene la valutazione del danno dentario e della responsabilità professionale del medico-odontoiatra?
Fino a quando non sarà istituzionalizzata la figura dell’odontoiatra forense, l’attuale dibattito dovrebbe orientarsi verso un confronto piuttosto che uno scontro tra le società scientifiche del settore medico legale e odontologico-forense, magari coinvolgendo anche l’Accademia di Odontoiatria Legale e Forense (OL-F, unica Società scientifica di odontoiatria forense accreditata dal Ministero della Salute), volto a valutare chiarimenti e modifiche normative.
L’odontoiatria non rappresenta più solo una specializzazione ma una distinta professione intellettuale che tutela un ambito specifico della salute del cittadino.
Il paziente resta una unicità biologica, ma dal 1985 sono diventate due le professioni mediche in grado di farsene carico. L’odontoiatra possiede conoscenze di anatomia, istologia, fisiologia, patologia umana, farmacologia e tutto ciò che consente di raggiungere autonomia di giudizio e di operatività nel suo distretto anatomico di competenza. Questo consente all’odontoiatra di svolgere la sua professione autonomamente e di curare le affezioni e le patologie del cavo orale. L’odontoiatra può conseguire competenze tecnico-forensi, medico-giuridiche e nella mediazione civile attraverso corsi universitari. L’odontoiatra che prosegue la sua formazione nella medicina legale odontostomatologica, nell’odontologia forense, nella mediazione civile e nelle scienze giuridiche, diventando così un “odontoiatra forense”, potrà garantire una corretta valutazione del danno alla salute e di danno biologico in quei casi di esclusiva responsabilità professionale odontoiatrica, anche avvalendosi di specialisti di altre branche mediche ove opportuno e senza comunque escludere la possibilità di una valutazione collegiale in un’ottica di collaborazione simmetrica tra odontoiatri forensi e medici legali.
Forse mi sbaglio, ma è probabile che i medici estensori della Legge 2017/24, Federico Gelli specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e Amedeo Bianco specialista in Oncologia Clinica e in Malattie dell’Apparato Digerente, non ne abbiano involontariamente tenuto conto. Non un caso che già a distanza di un anno dalla pubblicazione della Legge 2017/24, presentavo una comunicazione durante le Giornate Medico-Legali della Locride di Settembre 2018 nella quale prospettavo l’opportunità di un emendamento integrativo per quei casi di esclusiva responsabilità odontoiatrica, che propone la facoltà per l’autorità Giudiziaria di affidare l’espletamento della consulenza tecnica non solo ad un collegio ma anche eventualmente a un odontoiatra in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della medicina legale odontostomatologica, dell’odontologia forense e della conciliazione. Inoltre, intravedevo la garanzia di tutela del cittadino in più idonee valutazioni di un contenzioso odontoiatrico attraverso l’attivazione della sottocategoria professionale di “odontologo forense” negli Albi dei Consulenti e Periti presso i Tribunali (come previsto dall’art. 15 del Protocollo CSM-CNF-FNOMCeO del 24/05/2018, vedere anche questo approfondimento) per poi immaginare in un futuro l’apertura di una scuola di specializzazione in odontoiatria legale e forense della durata identica alle altre specialità per odontoiatri, ma nel Settore Scientifico Disciplinare MED43 e non già MED28.
Se vogliamo superare equivoci e confusione, ma soprattutto non allontanarci dalla tutela del paziente, dobbiamo contrastare tutte quelle forme di autoreferenzialità nelle “consulenze medico-legali” a vari livelli (purtroppo ancora numerosi gli odontoiatri “forensi” improvvisati nelle consulenze di parte) e prevedere una verifica delle competenze tecnico-forensi e giuridico-processuali prima dell’iscrizione all’Albo dei consulenti presso i Tribunali, nell’attesa dell’introduzione della categoria degli “odontologi forensi” presso i tribunali e dell’attivazione di una scuola di specializzazione in odontoiatria legale e forense.
L’odontologo forense dovrà avere un campo di applicazione non già esclusivo, ma quanto meno autonomo per tutti gli accertamenti di esclusiva responsabilità odontoiatrica e per gli ambiti propri dell’odontologia forense che incorpora anche la radiologia dentale, non escludendo consulenze collegiali con il medico legale e la collaborazione di altri specialisti, in un’ottica di multidisciplinarietà la cui unica finalità resta la tutela dei diritti del cittadino, missione a cui tutti i medici sono votati.
Prof. Emilio Nuzzolese
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