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03 Febbraio 2015

Pubblicità sanitaria, è possibile indicare la specialità praticata anche se non si hanno i titoli. Le precisazioni della FNOMCeO che chiarisce (anche) gli obblighi per gli "specialisti"


Probabilmente il fatto di "spacciarsi" per uno specialista è tra gli aspetti che meno interessano la professione in tema di pubblicità sanitaria, anche se per un paziente, sapere se il medico a cui si rivolgono ha ottenuto la specialità effettuando il percorso universitario oppure lo è diventato "sul campo", può essere importante.
Quindi, un medico può "spacciarsi" per cardiologo anche se non ha ottenuto la specialità oppure un dentista definirsi ortodontista con la sola laurea in odontoiatria, pur avendo frequentato corsi privati?

Cosa dice la norma?

Sulla questione è intervenuto il presidente FNOMCeO Amedeo Bianco scrivendo una nota a tutti i presidenti OMCeO e CAO.

Ricordando che a seguito delle modifiche introdotte con la legge n.248/2006, la disciplina della pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 è stata abrogata nella parte riguardante le procedure di autorizzazione della pubblicità stessa, ma è "rimasto intatto il potere dell'Ordine di
verificare trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario", il presidente Bianco elenca i tre punti fondamentali citati nel "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" (l'art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012,n. 137) in tema di pubblicità:

1) E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2) La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3) La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.".

Ma ci si può fregiare del titolo di "specialista in ..." senza averne i titoli?

"Sappiamo che l'attività svolta dal medico non sostituisce in alcun caso il possesso del titolo specialistico", scrive il presidente Bianco ammettendo che, però, "possa essere utilizzata ai fini della pubblicità dell'informazione sanitaria".

E la motivazione giuridica deriva dall'articolo 1, comma 4, della L. 175/1992, "ancora applicabile in via analogica". Articolo che prevedeva:

"II medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione.
Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.".

Quale il termine corretto da utilizzare?

Per meglio chiarire il presidente Bianco sintetizza: "il sanitario che non possegga il titolo di specializzazione potrà utilizzare, ai fini della pubblicità dell'informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di "Geriatra" o di "Geriatria" qualora abbia svolto effettivamente l'attività che intende pubblicizzare ed abbia fornito ampia documentazione sulle sue competenze nella disciplina di cui trattasi, ma non potrà utilizzare la dicitura "Specialista in Geriatria" in quanto non in possesso del titolo di specializzazione".

Sarà compito dell'Ordine valutare se, nel caso di specie, il medico effettivamente abbia svolto l'attività che intende pubblicizzare e, qualora lo ritenesse necessario, chiedere ulteriore documentazione comprovante la specifica competenza.

E per il medico o il dentista che, invece, il diploma di specialità l'ha conseguito?

Se intende rendere pubblico il titolo, chiarisce il presidente FNOMCeO "anche semplicemente attraverso l'inserimento nel proprio ricettario o nelle carte professionali, dovrà necessariamente depositare il titolo di specializzazione presso l'Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell'Albo.
"Sebbene, infatti, non sussista un vero e proprio obbligo, in capo agli iscritti, di far inserire nell'Albo i propri titoli di specializzazione -chiarisce Bianco- tale adempimento diventa un obbligo nel momento in cui il professionista decida di renderlo pubblico".

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